NEWS Scheda

22-01-2013

Prodotti a rilascio di Nichel Dal 1 Aprile 2013 nuovi limiti, stop alle vendite


In vigore Norma UNI EN1811/2011

Si ricorda che il 1° aprile 2013 entrerà in vigore la norma UNI EN1811/2011 che individua le nuove modalità di prova di riferimento per il rilascio di nichel da parti di oggetti di oreficeria e bigiotteria, sia che questi siano destinati ad essere inseriti in parti  perforate del corpo umano, sia che siano destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle.

 

Il 1° giugno 2007, infatti, è entrato in vigore in tutta l’Unione Europea il Regolamento CE n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che riordina la normativa comunitaria in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, il c.d. Regolamento REACH.

 

L’allegato XVII, punto 27, del Regolamento REACH, relativamente al nichel prevede che esso non possa essere utilizzato in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti nelle orecchie perforate e in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nichel da tali oggetti sia inferiore a 0,2 g/cm2/settimana, e per gli articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali orecchini, collane, bracciali e catenelle, braccialetti da caviglia, anelli, casse di orologi da polso, cinturini e chiusure di orologi, se il tasso di cessione di nichel è inferiore a 0,5/cm2/settimana.

 

Inoltre il nichel non può essere utilizzato nella fabbricazione di oggetti destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali quelli sopra elencati, se hanno un rivestimento senza nichel, a meno che tale rivestimento sia tale da garantire che il tasso di cessione di nichel dalle parti di tali oggetti che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 g/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.

 

Dal prossimo 1° aprile, quindi, tutti gli articoli sopra descritti non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni su indicate.

 

Le norme adottate dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) sono usate come i metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli alle previsioni della norma.

 

 

Le norme CEN utilizzate ai fini della determinazione del nichel sono:

  • EN12472 Metodo per la simulazione dell’ usura e della corrosione per la determinazione del rilascio di nichel da articoli ricoperti
  • EN 1811 Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichel da tutte le parti che vengono inserite in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle:

La Norma1811/1998 relativa alla determinazione delrilascio del Nichel nel caso di contatto prolungato con la pelle è stata sostituita con la nuova norma 1811/2011, che entrerà in vigore, come detto, dal 1° aprile 2013.

 

La nuova norma, come la precedente,  individuailmetodo per simulare il rilascio di nichel da articoli destinati a venire acontatto diretto e prolungato con la pelle, al fine di determinare se tali articoli sono conformi al sopracitato allegato XVII, N.27 del regolamento REACH.

 

La nuova norma, oltre a prevederecambiamenti nella composizione del bagno di sudore sintetico che deve simulare la cessione del Nichel da parte i oggetti di oreficeria o bigiotteria che vengono a contatto con la pelle, determina di fatto nuovi limitidi tolleranza di rilascio.

 

La precedentenorma, infatti,  prevedendo egualmente un rilascio di Nichel in una settimana di non più di 0,5 microgrammiper centimetro quadro prevedeva però un fattore di correzione con un dividendo pari a 10. Ciò significava che  se il tasso  di cessione del Nichel di un oggetto risultava pari a 0,7, in virtù del correttivo il valore corretto da assumere era pari a 0,07 microgrammiper centimetro quadro.

 

A far data dal 1° aprile 2013, data di Entrata in vigore della norma UNI EN1811/2011, tutti gli oggetti di oreficeria e bigiotteria che hanno limiti di rilascio superiori a quelli previsti non potranno essere posti in vendita, ivi comprese le giacenze esistenti presso i produttori e presso i commercianti.

 

Responsabile del rispetto della norma è l’azienda produttrice, quindi è importante che i produttori si attengano alle nuove disposizioni.

 

Si ricorda infine che Confartigianato Orafi, partecipa al Tavolo Orafo del Ministero dello Sviluppo Economico, dove si stanno cercando soluzioni in merito alla possibilità di individuare  modifiche nella preparazione leghe in conformità al nuovo standard.