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03-05-2013

Prorogato a giugno il termine per l’iscrizione al registro nazionale dei gas fluorurati


L'entrata in vigore del Registro telematico nazionale delle imprese e delle persone certificate, stabilito dal Decreto Direttoriale 31 gennaio 2013 n. 8498 è stato differito di 60 giorni (quindi entro il prossimo 11 giugno 2013) con Decreto Direttoriale emesso dal Ministero dell'Ambiente in data 12 aprile 2013.

Con comunicato del Ministero dell’Ambiente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11/2/2013 è divenuto operativo il Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 13 del D.P.R. 43/2012.

 

Tale D.P.R. prevede l’obbligo per le persone e le imprese che operano su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di ottenere l’apposita certificazione/attestazione e di iscriversi al Registro telematico nazionale istituito presso il Ministero dell’Ambiente e gestito dalle Camere di Commercio del capoluogo di regione.
 
Entro il 11/6/2013 (termine differito con DD del 12 aprile 2013 ) dovranno iscriversi al Registro, per il regolare svolgimento dell’attività, le seguenti persone ed imprese:

  • Persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra
  1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
  2. recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
  3. installazione;
  4. manutenzione o riparazione;
  • Persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
  1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
  2. recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
  3. installazione;
  4. manutenzione o riparazione;
  • persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
  •  persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
  • persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE;
  • imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
  • imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
  • imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
  • imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
  • imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
  • Le persone e le imprese che svolgono:
    • attività di manutenzione, riparazione, installazione, controllo e recupero gas fluorurati ad effetto serra su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono tali gas,
    • attività di manutenzione, riparazione, installazione, controllo e recupero gas fluorurati ad effetto serra su impianti fissi di protezione antincendio ed estintori
      possono richiedere, unitamente alla domanda telematica di iscrizione al citato Registro, il rilascio del certificato provvisorio alla Camera di Commercio. Tale certificato provvisorio ha validità di sei mesi dal rilascio, in tale lasso di tempo le persone e le imprese devono ottenere il certificato da un organismo di certificazione

I modelli delle istanze e delle dichiarazioni da presentare alle Camere di commercio competenti - esclusivamente per via telematica accedendo al sito www.fgas.it  - ai fini dell’iscrizione nel citato Registro sono pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente (link: http://www.minambiente.it).