NEWS Scheda

28-10-2014

CARTA DI CIRCOLAZIONE: AGGIORNAMENTO DAL 3 NOVEMBRE '14?


In questi giorni sono pervenute numerose richieste di chiarimento su nuova norma che prevede che  “chi guida l’auto deve essere la stessa persona a cui è intestata la carta di circolazione, pena una multa da 705 a 3.526 euro e il ritiro del libretto”. Questa notizia che confermiamo, ha causato molta apprensione in quanto da lunedì 3 novembre, secondo quanto riportato nella circolare del Ministero dell’Interno del 10 luglio 2014 (in allegato), scatta l’obbligo di registrare presso la Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo, ma ne ha la disponibilità "per un uso esclusivo e personale" per più di 30 giorni. BADA BENE: l’obbligo non è retroattivo e ricade solamente su quegli atti posti in essere dal giorno di entrata in vigore della normativa, per quelli precedenti al 3 novembre 2014 rimane facoltativa. Inoltre la norma coinvolge i professionisti ovvero chi usa le auto aziendali.

Prima di riassumere la novità, informiamo che Confartigianato è già intervenuta nei confronti della Direzione Generale della Motorizzazione della Motorizzazione Civile per denunciare le difficoltà che le imprese artigiane incontreranno per adempiere all’adempimento. Sono inoltre previste prese di posizione nei confronti del Ministero dei trasporti per quanto occorso.

Precisiamo da subito che la norma:

1. si pone l’obbiettivo di eliminare tutte quelle distorsioni e pregiudizi derivanti da intestazioni fittizie o simulate, arrecati al generale interesse, alla credibilità ed effettività delle trascrizioni nei pubblici registri, all’individuazione degli effettivi responsabili della circolazione dei veicoli e dei fenomeni di evasione fiscale e frodi assicurative;

2. la modifica del codice della strada che richiede la coincidenza tra intestazione del libretto di circolazione e utilizzatore in vigore dal 3 novembre, non deriva da un nuovo codice della strada, ma dalla riforma del codice della strada del 2010 come attuata con regolamento del 2012 e reso operativo dal 3 novembre del 2014 in virtù della realizzazione degli archivi informatici della motorizzazione civile;

3. mette in evidenza che le predette procedure informatiche non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, sia in conto di terzi che conto proprio, chi è iscritto al REN e alle autorizzazioni rilasciate al trasporto di persone;

4.  non è necessaria la coincidenza tra intestazione e utilizzatore quando l’utilizzo è occasionale o inferiore a 30 giorni (esempio: il fratello che lavora fuori e torna nel week end in treno e utilizza l’auto del fratello non incorre in tale obbligo);

5. in caso di variazione della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l’aggiornamento della carta di circolazione.

Gli uffici del Dipartimento per i trasporti, procedono, a richiesta degli interessati all’aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. All’interno della stessa norma si legge che la carta di circolazione non può essere rilasciata qualora risultino situazioni di intestazione o contestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

Nei casi in cui via sia l’obbligo di coincidenza tra intestazione dell’auto e utilizzatore, serve inviare al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una comunicazione circa le generalità dell’utilizzatore diverse rispetto al proprietario o intestatario del veicolo, la comunicazione è a carico del proprietario, alla comunicazione deve essere allegata la fotocopia del documento con attestazione del versamento di 16 euro per l’imposta di bollo e 9 euro per i diritti di motorizzazione. Il ministero provvederà ad inviare un tagliando da incollare sul libretto di circolazione con i dati relativi all’utilizzatore diverso dal proprietario o intestatario. Comunque nella Circolare 15513 del 10 luglio 2014 sono riportate tutte le fattispecie. Si ritiene coretto  informare che non osserva le disposizioni stabilite nel citato articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526.

Chi deve aggiornare il libretto:

·le società di autonoleggio

·i veicoli in comodato

·quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti,

·quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria

Quando si tratta di comodato d’uso all’interno del nucleo familiare l’obbligo infatti non sussiste: "Il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato". Quindi i figli che usano la macchina dei genitori o altre situazioni simili sono esenti.

Anche i soggetti che effettuano attività di autotrasporto con licenza e i rimorchi di massa superiore alle 3,5 tonnellate non hanno quest’obbligo. In pratica è il caso di chi è iscritto all'Albo autotrasportatori, di chi ha licenza conto proprio o di chi guida autobus, taxi o noleggio con conducente. La normativa riguarda le auto aziendali per cui è però prevista una richiesta cumulativa presentata dall’azienda proprietaria della flotta versando un’unica imposta di bollo; solo i diritti di motorizzazione andranno versati singolarmente per ogni libretto da aggiornare.

Come si regolarizza la propria posizione - per aggiornare il libretto di circolazione bisogna recarsi alla Motorizzazione agli sportelli del Dipartimento dei Trasporti. Aggiornare la carta di circolazione costa 25 euro (16 euro di imposta di bollo e 9 euro di diritti di motorizzazione). Nel caso di comodato di veicoli aziendali (sia a dipendenti assegnatari a titolo gratuito sia quando i mezzi sono intestati a una casa costruttrice e dati a istituzioni, eccetera), il nome dell'utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione e la ricevuta dell'adempimento non va tenuta a bordo (e lo stesso vale per tutti i veicoli in noleggio senza conducente, con assenso del locatore).

UFFICIO PROMOZIONE E SVILUPPO - Marcello Zorzetti

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