NEWS Scheda

25-02-2015

COMPARTO COSTRUZIONI. NOTIZIE

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Milleproroghe: fiducia alla Camera. Appalti, anticipo dal 10 al 20%

Venerdì 20 febbraio è stato approvato il decreto Milleproroghe (Dl. 192/2014) e il testo è passato ora al Senato per la definitiva approvazione. Tra le misure approvate per il comparto dell’edilizia e dei lavori pubblici, emergono l'anticipo prezzi del 20% per gli appalti e il rinvio per le gare centralizzate. La prima misura (art. 8 comma 3 bis) riguarda l’importo contrattuale dell’anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore, che fino al 31 dicembre 2016, passa dal 10% al 20%. L’obiettivo della misura, fortemente sostenuta da ANAEPA-Confartigianato Edilizia, è di compensare gli effetti negativi dello split payment, introdotto della legge di stabilità 2015: l’aumento al 20% (inizialmente era stato previsto il 15%) della quota dell’importo totale di un appalto pubblico da corrispondere, come anticipazione del prezzo all’appaltatore, è finalizzato ad incrementare la liquidità aziendale in particolare delle imprese che operano negli appalti pubblici. L’altra novità, con l'inserimento nell'articolo 8 del comma 3-ter, è l’ulteriore proroga della nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, che slitta al 1° settembre 2015. Viene altresì specificato che la norma non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Sempre in sede di conversione è stato inserito un importante emendamento (art. 10 comma 12) in materia fiscale, che proroga al 2015 il vecchio regime dei minimi Iva al 5%, che inizialmente era stato soppresso dalla Legge di Stabilità 2015 a far data dal 31 dicembre 2014. Le persone fisiche che intendono avviare una nuova attività nel 2015 o per i lavoratori autonomi potranno scegliere il vecchio regime dei minimi a imposta sostitutiva del 5% con soglia di ricavi a 30mila euro e il nuovo regime forfettario con imposta sostitutiva del 15% con soglie diversi di ricavi. Una proroga che accoglie le critiche delle associazioni di categoria, che ritenevano il nuovo regime troppo penalizzante nella situazione economica attuale.

 

Appalti Pubblici: partecipa solo il 13% di micro e piccole imprese.

Il nuovo Codice degli appalti pubblici deve essere l’occasione per semplificare le norme sulla materia, valorizzare il ruolo delle micro e piccole imprese, promuovere il rating di legalità. Questa, in sintesi, la sollecitazione espressa da Anaepa Confartigianato Edilizia, intervenuta all’Audizione presso la Commissione Lavori pubblici del Senato sulla delega al Governo per l’attuazione delle direttive Ue su appalti e concessioni. L’Italia è ‘maglia nera’ in Europa, insieme a Portogallo e Grecia, per la più bassa partecipazione delle micro e piccole imprese agli appalti pubblici. Il recepimento delle direttive europee deve modificare l’attuale situazione che, secondo i dati di uno studio commissionato dalla Commissione Ue vede partecipare ad appalti pubblici soltanto il 13% delle micro e piccole imprese, nonostante esse rappresentino il 99,4% delle imprese italiane, contribuiscano al 20% della ricchezza nazionale e pesino per il 39% sull’economia reale”. Tra le condizioni per migliorare l’accesso delle piccole imprese agli appalti, Anaepa Confartigianato Edilizia indica la semplificazione e la riduzione degli oneri documentali, la diminuzione dei costi per partecipare alle gare, una migliore accessibilità alle informazioni, la territorialità e la proporzionalità nei requisiti di partecipazione alle gare. Secondo Anaepa Confartigianato Edilizia, le nuove norme sugli appalti dovranno prevedere il coinvolgimento effettivo delle micro e piccole imprese nella realizzazione delle grandi opere e dovranno valorizzare, per gli appalti sotto-soglia, la modalità a ‘chilometri zero’ puntando sulle aziende ‘di prossimità’ rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e che si impegnano ad utilizzare manodopera locale. Sul fronte dei pagamenti, Confartigianato ribadisce la necessità di fissare modalità e tempi certi per arginare il grave fenomeno dei ritardi con cui le pubbliche amministrazioni liquidano le fatture agli imprenditori. Altrettanto necessario un meccanismo per garantire il pagamento diretto ai subappaltatori, evitando lungaggini e passaggi intermedi tra le stazioni appaltanti e gli esecutori dei lavori. Per migliorare la qualità di esecuzione delle opere, Confartigianato ritiene opportuno valorizzare il criterio base dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella selezione delle imprese che concorrono alle gare d’appalto, e introdurre il criterio di ‘lotto prestazionale’. E ancora, in tema di qualità, Confartigianato indica la necessità di rendere più efficiente e trasparente il sistema di qualificazione con criteri più stringenti per accertare la veridicità della documentazione presentata dalle imprese.

 

IVA: una petizione per dire no allo split payment

“No allo split payment”: è questo il titolo della petizione promossa dall’ANAEPA Confartigianato Edilizia come segno tangibile della protesta finalizzata a portare all’attenzione di Governo e Parlamento gli effetti dello split payment, meccanismo che incide sulla liquidità delle imprese già fortemente pregiudicata dal fenomeno dei ritardati pagamenti della PA. Lo split payment (scissione dei pagamenti) è stato introdotto con la Legge di stabilità 2015 e prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti di enti pubblici, le Pubbliche amministrazioni versino l’Iva direttamente all’Erario. In questo modo, gli imprenditori fornitori di beni e servizi alla Pa si troveranno in una posizione creditoria. In sostanza l’impresa continuerà a pagare l’iva ai propri fornitori, ma senza incassarla in quanto dovrà essere versata all’erario dal committente pubblico, determinando così per l’azienda una minore disponibilità di liquidità. Anche Rete Imprese Italia si è subito mobilitata chiedendo a Governo e Parlamento un intervento immediato per abrogare lo split payment a partire da marzo, quando sarà obbligatoria la fatturazione elettronica per tutte le operazioni con la P.A., e per escludere l’applicazione del reverse charge nei casi di fatturazione elettronica tra imprese. Infatti sempre dal 1° gennaio 2015, per effetto della legge di Stabilità, si amplia l’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge a nuovi settori di attività, tra cui anche al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazioni di impianti e completamento di edifici). Tale sistema di inversione contabile, in pratica, derogando alla disciplina generale sull’Iva, trasferisce gli obblighi di assolvimento dell’imposta dal cedente all’acquirente. Fino allo scorso dicembre il reverse charge era impiegato solo nei subappalti del settore costruzioni e dal 1° gennaio viene esteso anche ai servizi di pulizia, installazione di impianti, demolizione e completamento di uffici. I due meccanismi fanno aumentare in modo esponenziale i crediti Iva degli imprenditori e peggiorano la situazione finanziaria, già precaria, delle imprese che operano con la Pubblica Amministrazione o che lavorano nei settori dell’edilizia, dell’impiantistica, dei servizi di pulizia e della distribuzione organizzata.

Per firmare la petizione, contattare l’Ufficio Categorie della Confartigianato Imprese di Portogruaro (tel. 0421/284961)

 

Appalti e white list. L’ANAC chiede iscrizione obbligatoria

L’iscrizione alle white list per le imprese che svolgono attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, deve diventare espressamente obbligatoria. E’ quanto chiede a Governo e Parlamento l’Autorità Nazionale Anticorruzione con l’Atto di Segnalazione n. 1, del 21 gennaio 2015 con cui ha formulato alcune osservazioni in merito alla disciplina delle verifiche antimafia da effettuarsi obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list). Il testo dall’art. 29, comma 1, Dl. 90/2014 (cd. Decreto Semplificazioni), che ha modificato l’art. 1, comma 52 della legge anticorruzione, prevede infatti, l'obbligo per le stazioni appaltanti pubbliche di consultare gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori del: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardianìa dei cantieri. La questione nasce dal quadro normativo di riferimento che, da una parte, impone come obbligatorio per le stazioni appaltanti pubbliche la consultazione dell’elenco ma, dall’altro, non prevede in modo chiaro ed esplicito un corrispondente obbligo per le imprese e gli operatori economici di iscriversi nel medesimo, e anzi disciplina l’iscrizione alle white list in termini volontari (art. 2, comma 2 del d.p.c.m. 18 aprile 2013). Ciò rischia di determinare, come sembra testimoniare la prima esperienza maturata, elenchi alquanto parziali, che finirebbero, pertanto, per essere poco rappresentativi della platea degli operatori economici che svolgono attività maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale. Da qui, la segnalazione dell’ANAC, condivisa anche da ANEAPA-Confartigianato Edilizia, di prevedere un intervento di armonizzazione che consenta di realizzare appieno l’obiettivo del legislatore, anche attraverso l’eventuale modifica del d.p.c.m. 18 aprile 2013, nel senso di prevedere espressamente l’obbligatorietà dell’iscrizione negli elenchi per le imprese interessate.

                                                                                               

Appalti pubblici: dall'ANAC chiarimenti sul soccorso istruttorio

Con la determinazione n. 1/2015, pubblicata nei giorni scorsi, l'Autorità Anticorruzione ANAC interviene in tema di soccorso istruttorio, sulle nuove disposizioni relative alle autodichiarazioni sui requisiti generali per la partecipazione alle gare pubbliche introdotte dal decreto legge 90/2014. Come è noto, l’art. 39 del Decreto, coordinato con la Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato gli articoli 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici che riguardano rispettivamente le autodichiarazioni sui requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e sui documenti e le informazioni complementari da produrre a corredo dell’offerta, nonché la tassatività delle cause di esclusione. Le nuove disposizioni prevedono che, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive rese da ciascun operatore economico per rappresentare il possesso dei requisiti di ordine generale, l’impresa è sanzionata mediante il pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese e regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Decorso tale termine, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. Per tale ipotesi la stazione appaltante dovrà espressamente prevedere nel bando che si proceda, altresì, all’incameramento della cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. All’incameramento, in ogni caso, non si dovrà procedere per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio. Quindi abbandonando la gara, l’impresa potrà evitare il pagamento della sanzione. La disposizione aggiunge che, nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. L’ANAC precisa quindi che l’esclusione dalla gara non potrà più essere disposta in presenza di dichiarazione incompleta, o addirittura omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante ovvero non possieda, effettivamente, il requisito. La finalità della disposizione è sicuramente quella di evitare l’esclusione dalla gara per mere carenze documentali e in tal modo si conferma l’orientamento giurisprudenziale per il quale occorre dare prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle autodichiarazioni rese dai concorrenti). Nonostante l’apporto dell’Autorità nel fare luce sulle incertezze connesse alle conseguenze pratiche delle nuove previsioni normative, permangano alcuni dubbi applicativi per gli operatori economici coinvolti, imprese e stazioni appaltanti, che spetta al legislatore sciogliere.

 

AREA PROMOZIONE E SVILUPPO

Ufficio Categorie – Marcello Zorzetti