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03-03-2015

Rottami ferrosi: non è mai commercio ambulante

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La Cassazione esclude che l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi consistenti, per lo più, in rottami ferrosi, possa usufruire del regime di deroga previsto a favore dei rifiuti “ambulanti” dal D.Lgs. 152/2006.


Tale regime di deroga (art. 266, c.5) precisa la Suprema Corte nella sentenza 2864/2015 pubblicata il 22 gennaio, si applica nei soli casi in cui effettivamente è applicabile la disciplina sul “commercio ambulante” prevista dal D.Lgs. 114/1998, cioè in quelle ipotesi residuali di vendita su aree pubbliche di beni usati ovvero di oggetti di antiquariato e da collezionismo, non aventi valore storico-artistico.


La disciplina del D.Lgs.  114/1998 non si attagli invece ai raccoglitori itineranti di rifiuti i quali svolgono un’attività del tutto diversa che rientra nel concetto di impresa (visto che presuppone una organizzazione minima, anche rudimentale, la predisposizione di un mezzo di trasporto e un ricavo economico). La condotta in questione, se non autorizzata, deve essere quindi sanzionata in quanto gestione non autorizzata di rifiuti ai sensi dell’art. 256, c. 1 del D.Lgs. 152/2006.