Legno lamellare cippato inserito fra le biomasse combustibili
		
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

		
	
	

	
	
	
	
	
	

	

		
	
	
		
	
	

	
	
  
    
  
  
    
  
  
    
  

	
	
	
	



 
	




		
	

Legno lamellare cippato inserito fra le biomasse combustibili

Legno lamellare cippato inserito fra le biomasse combustibili

21-07-2023

In vigore dal 1° agosto 2023 DM 90/2023

 

Il 1° agosto entra in vigore il nuovo Decreto 8 maggio 2023, n. 90 del MASE che ha introdotto il “Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″.

 

Esaminando il provvedimento, nella parte riguardante le caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo (Sezione 4, Parte II, dell’Allegato X della parte quinta del D.L.vo 152/2006), viene aggiunta la lettera h-ter) al paragrafo 1, che inserisce fra le biomasse combustibili i residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, che rispettino le seguenti condizioni:

 

1 il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all’incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;

2 le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;

3 i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche indicate nella seguente tabella:

 

 

Proprietà Unità di misura         Valori Limite
 Umidità  (%m/m)

≤ 15

 Additivi (collanti)  (%m/m)  ≤ 2
 Azoto  (%m/m)  ≤ 1
 Zolfo  (%m/m)  ≤ 0,05
 Cloro  (%m/m)  ≤ 0,03
 Arsenico  (mg/kg)  ≤ 1
 Cadmio  (mg/kg)  ≤ 0,5
 Cromo  (mg/kg)  ≤ 10
 Rame  (mg/kg)  ≤ 10
 Piombo  (mg/kg)  ≤ 10
 Mercurio  (mg/kg)  ≤ 0,1
 Nichel  (mg/kg)  ≤ 10
 Zinco  (mg/kg)  ≤ 100

 

 4) la combustione è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 4.

 

Infine, dopo il paragrafo 3, sono inserite le condizioni di utilizzo delle biomasse in oggetto.


Nello specifico:

 

– l’utilizzo come combustibile è ammesso esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti;

– in caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale non superiore a 500 kW, l’impianto deve essere dotato di certificazione di conformità alla classe 5 secondo la norma tecnica UNI EN 303-5:2012;

– in caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale superiore a 500 kW, l’impianto deve avere un rendimento non inferiore all’85 per cento e deve essere dotato di un dispositivo di regolazione della potenza e di un dispositivo di regolazione in continuo del processo di combustione tra loro coordinati.

– La tecnologia di combustione deve prevedere la regolazione automatica dell’alimentazione del combustibile e del ventilatore per il tiraggio forzato dell’aria secondaria;

– Infine, restano ferme, per quanto non previsto, le prescrizioni delle modalità di combustione del paragrafo 2.2.

 

In allegato Decreto n 90 regolamento cippato 20-07-23