Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori
		
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

		
	
	

	
	
	
	
	
	

	

		
	
	
		
	
	

	
	
  
    
  
  
    
  
  
    
  

	
	
	
	



 
	




		
	

Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori

Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori

28-11-2025

In riferimento alla precedente comunicazione relativa all’obbligo per gli amministratori delle società di dotarsi di un indirizzo PEC, segnaliamo che sono state introdotte nuove disposizioni riguardanti l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese.

D’ora in avanti, l'obbligo non riguarda più tutti gli amministratori, ma è limitato solo a specifiche figure delle società di capitali, cooperative e consortili:
- Amministratore Unico
- Amministratore Delegato
- Presidente del Consiglio di amministrazioni (solo in assenza di un Amministratore Delegato)

Inoltre, si evidenzia la modifica più rilevante introdotta dalla nuova norma: il domicilio digitale comunicato dai predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa.

Le scadenze per la comunicazione del domicilio digitale sono le seguenti:
- Per tutti gli Amministratori Unici, Delegati, o (in assenza di deleghe) Presidenti del Consiglio di amministrazione già iscritti alla data del 31 ottobre 2025, la comunicazione del proprio domicilio digitale dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025;
- Per le nuove nomine o conferme successive al 31 ottobre 2025, la comunicazione deve avvenire contestualmente alla domanda di iscrizione della nomina stessa.

L’omessa indicazione del domicilio digitale nelle domande di iscrizione (atti costitutivi, nomine, conferme) comporta la sospensione della pratica. L'Ufficio richiederà la regolarizzazione; in assenza di quest'ultima, procederà al rifiuto dell'istanza.

Per ciò che concerne i costi, essi variano in base alle diverse tipologie di comunicazione:
- la comunicazione obbligatoria del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati (Amministratore Unico, Delegato, Presidente CdA) è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria;
- se la comunicazione digitale contestuale ad altre domande (es. iscrizione nomina amministratori), si applicano l'imposta da bollo e i diritti di segreteria previsti per l'adempimento principale;
- la comunicazione facoltativa, ovvero quella per soggetti non tenuti all'obbligo di iscrizione del domicilio digitale (es. consiglieri senza deleghe, liquidatori, ecc.), è soggetta al pagamento di:
 > Società di capitali: € 30,00 (diritti) e € 65,00 (bollo)
 > Società di persone: € 30,00 (diritti) e € 59,00 (bollo).

In caso si mancato rispetto degli obblighi indicati, è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative.

Se dovessero sopraggiungerci ulteriori indicazioni o modifiche, sarà nostra premura tenerVi aggiornati.

L'ufficio Segreteria Associati (tel. 0421 284911) rimane a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore dubbio o chiarimento.